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02/02/2016

Nuove modalita' di pagamento del canone Rai per utenze domestiche

A decorrere dal 2016 il canone Rai, esclusivamente per le utenze domestiche (mentre al momento nulla cambia per le imprese che versano il Canone Speciale), sarà pagato all’interno della bolletta dell’elettricità.

L’importo annuale (ridotto da 113 a 100 Euro) sarà suddiviso in 10 rate da 10 Euro ciascuna, o in 5 rate di 20 euro per le utenze domestiche con fattura bimestrale. Questa modalità avrà effetto a partire da luglio 2016, dove la quota inclusa nella prima fattura utile sarà maggiorata di 70 Euro per ricomprendere gli arretrati dell’anno in corso (gennaio-luglio). Il Canone Rai deve essere pagato da tutti i possessori di apparecchi televisivi e radiofonici, pertanto trattasi di una tassa sul possesso dell’apparecchio e non sulla visione dei programmi Rai.

Sono esentati dal versamento del tributo i cittadini di età superiore ai 75 anni e con reddito annuo inferiore agli 6.713,98 euro, i militari delle Forze Armate italiane o di cittadinanza straniera, e i rivenditori e riparatori di apparecchi televisivi, mentre è confermato il pagamento per gli invalidi o per i cittadini a basso reddito.

Chi ritiene di non dover pagare il Canone Rai inserito nella bolletta della luce deve muoversi in anticipo effettuando una apposita comunicazione in autocertificazione. L’autocertificazione andrà spedita, con raccomandata a/r all’Agenzia delle Entrate di Torino (in alternativa si può decidere di consegnarla a mano presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della propria residenza). Nella dichiarazione andrà indicata una delle seguenti cause per cui non si è tenuto al versamento del Canone Rai: a) persona con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro annui, non convivente con altri soggetti; b) versamento già eseguito dall’altro coniuge attraverso il bollettino postale tradizionale; c) casa data in affitto, la cui utenza elettrica sia rimasta intestata al titolare dell’immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli inquilini; d) immobile privo di televisione; e) seconda casa ; la normativa sul canone Rai prevede che lo stesso debba essere pagato una sola volta per nucleo familiare, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti. In ogni caso, qualora si dovessero presentare eventuali disguidi e il contribuente dovesse trovarsi addebitato il Canone sulla bolletta della luce della seconda casa, sarà bene che proceda con l’invio della dichiarazione; Chi decide di non pagare il Canone Rai non potrà subire l’interruzione della fornitura del servizio elettrico. Il contribuente, pertanto, resta libero di scegliere di pagare la bolletta della luce decurtando dalla stessa l’importo dovuto a titolo di Canone Rai.

Se il canone RAI è dovuto e non viene versato , si potranno verificare le seguenti conseguenze:

• accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza;
• irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il canone stesso;
• in caso di ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione affidata a Equitalia, che potrà procedere attraverso le vie ordinarie.

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