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12/02/2018

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Oggetto: Novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2018

Lo scopo della presente comunicazione è fornire in modo sintetico un quadro generale delle principali modifiche e novità introdotte con la legge di stabilità 2017 per l’anno 2018.  

Preliminarmente,  appare opportuno precisare che alcune novità riguardano tutte le categorie di contribuenti, mentre altre riguardano alcuni settori ed alcuni particolari soggetti fisici e giuridici.

Deduzione IRAP integrale per i lavoratori stagionali (art. 1, comma 116)

La Legge di bilancio 2018 prevede, limitatamente al 2018, la deducibilità integrale (100%) ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali. A regime invece, la deduzione spetta in misura pari al 70%.
Rimangono applicabili i requisiti previsti dalla norma originaria (art. 11, comma 4 octies D. Lgs. n. 446/1997), ovvero:

  • il lavoratore stagionale deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.
  • la deduzione spetta a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni, a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Esempio
Il lavoratore ha lavorato 90 giorni nel periodo d’imposta 2016 (primo contratto) e 40 nel periodo d’imposta 2017 (secondo contratto) con lo stesso datore di lavoro per un totale di 130 gg. La deduzione spetta nel periodo d’imposta 2017 in misura pari al 70% del costo sostenuto. Se poi, nel 2018 il lavoratore presta lavoro allo stesso datore per altri 90 gg, la deduzione compete anche per quell’anno ma in misura integrale (100%).

Acquisto carburanti (art. 1, comma 922)

La Legge di bilancio 2018 ha apportato importanti modifiche in tema di deducibilità acquisti di carburante per autotrazione.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 164 T.U.I.R., prevede la possibilità di dedurre dal reddito di impresa o dal reddito professionale, ferme restando le limitazioni di cui all’art. 164 T.U.I.R., solo le spese di acquisto di carburante effettuate tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 sesto comma del D.P.R. n. 605 del 1973. Tutte le spese non effettuate attraverso tali strumenti saranno indeducibili.
Le novità esposte entrano in vigore dal 1 luglio 2018.
Le consuete schede carburanti, quindi, dal 01 luglio 2018 non saranno piu’ utilizzabili.

Indici sintetici di affidabilità fiscale rinviati al periodo d’imposta 2018 (art. 1, comma 931)

La Legge di bilancio 2018 dispone il rinvio al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), previsti dall'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Attenzione
Ne consegue che per il periodo d’imposta 2017 continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore ed i parametri contabili.
Si ricorda che, nell'ottica di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, gli indici di affidabilità avrebbero dovuto sostituire gradualmente gli studi di settore ed i parametri contabili mediante l’introduzione dei primi 70 indici nel 2017 ed i restanti 80 indici nel 2018 con la conseguenza che per il periodo di imposta 2017 alcuni contribuenti avrebbero applicato ancora gli studi di settore o i parametri contabili mentre altri avrebbero applicato i nuovi ISA.
Ora il presente rinvio mira ad assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme nonché semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Imposizione al 26% per i dividendi e per le plusvalenze “qualificati” realizzate da soggetti IRPEF non imprenditori (art. 1 commi 999-1006)

La Legge di bilancio 2018 ha riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, equiparando la tassazione dei componenti derivanti da partecipazioni qualificate a quella dei componenti derivanti dalle non qualificate, realizzate dai soggetti IRPEF non imprenditori.
A seguito delle modifiche apportate, anche per i dividendi (art. 47 co. 1 del T.U.I.R. e all’art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973) e le plusvalenze (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) conseguiti da partecipazioni qualificate possedute da soggetti IRPEF non imprenditori è prevista l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF.

Attenzione
Con riferimento ai dividendi, le nuove disposizioni trovano applicazione per quelli percepiti a partire dal 1 gennaio 2018. In via transitoria, tuttavia, per le distribuzioni deliberate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 di dividendi formatisi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti.
Si presumono distribuite per prime le riserve di utili formate nel periodo d’imposta più remoti.
Lo Schema di sintesi che segue riassume il regime transitorio previsto dalla Legge di bilancio 2018.
Le società dovranno tenere memoria dei periodi di formazione delle riserve di utili.

 

 

Regime transitorio

 

Data delibera di distribuzione

Utile formato sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007

Utile formato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31.12.2007 e sino a quello in corso il 31.12.2016

Utile formatosi nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017

Utile formatosi nei periodi d’imposta successivi a quello in corso il 31.12.2017

01.01.2018 -31.12.2022

IRPEF sul 40% del dividendo percepito

IRPEF sul 49,72% del dividendo percepito

IRPEF sul 58,14% del dividendo percepito

Imposta sostitutiva al 26%

Dal 01.01.2023

Imposta sostitutiva al 26%

Imposta sostitutiva al 26%

Imposta sostitutiva al 26%

 

Per le plusvalenze le nuove disposizioni trovano applicazione da quelle realizzate dal 1° gennaio 2019.

Certi di avervi reso cosa gradita e disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento  porgiamo

 

 

 

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